Art. 111. Codice di deontologia e di buona condotta
| Art. 112. Finalità di rilevante interesse pubblico< --- |
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Titolo VIII - Lavoro e previdenza sociale
Capo I - Profili generali
Art. 111. Codice di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al
trattamento dei
dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'
informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.


