Art. 56. Tutela dell'interessato
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Art. 56. Tutela dell'interessato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.


