Art. 59. Accesso a documenti amministrativi


Titolo IV - Trattamenti in ambito pubblico


Capo I - Accesso a documenti amministrativi


Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti Glossary Link dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di Glossary Link dati sensibili e giudiziari e le operazioni di Glossary Link trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.