Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
| Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale< --- |
|---|
Titolo IV - Trattamenti in ambito pubblico
Capo I - Accesso a documenti amministrativi
Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti
dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di
dati sensibili e giudiziari e le operazioni di
trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.


