Art. 107. Trattamento di dati sensibili
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Art. 107.
Trattamento di
dati sensibili
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'
autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.


