Art. 108. Sistema statistico nazionale
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Art. 108. Sistema statistico nazionale
1. Il
trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di
deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il
trattamento dei
dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'
informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.


