Art. 77. Casi di semplificazione
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Capo II - Modalità semplificate per
informativa e consenso
Art. 77. Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai
dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso
terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al
trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.


