Art. 95. Dati sensibili e giudiziari


Titolo VI - Istruzione



Capo I - Profili generali


Art. 95. Glossary Link Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.