Art. 95. Dati sensibili e giudiziari
| --- >Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti |
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Titolo VI - Istruzione
Capo I - Profili generali
Art. 95.
Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.


