Art. 157. Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti


Capo III - Accertamenti e controlli


Art. 157. Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a Glossary Link terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.