Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato (1)
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Titolo III - Sanzioni
Capo I - Violazioni amministrative
Art. 161. Omessa o inidonea
informativa all'interessato (1)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.
(1) Così modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008


