Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato (1)


 

Titolo III - Sanzioni


Capo I - Violazioni amministrative


Art. 161. Omessa o inidonea Glossary Link informativa all'interessato (1)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.

(1) Così modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008