Art. 162. Altre fattispecie


Art. 162. Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del Glossary Link trattamento dei Glossary Link dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro (1).

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro (1).

2-bis. (2)  In caso di Glossary Link trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro (3) a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.

2-ter. (2) In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure  necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154,  comma  1,  lettere  c)  e  d),  è  altresì  applicata in sede amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.

2-quater. (4) La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

(1) Così modificato
(2) Comma così aggiunto dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008
(3) Comma così modificato dal n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166.
(4) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera c) del comma 1 dell'art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166.

Al fine di delineare con completezza il quadro normativo vigente in materia, si riportano i commi 2, 3 e 4  dell'art. 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135.

2. Il registro previsto dall' articolo 130, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell' articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell' articolo 129 del medesimo codice.

3. All' articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "sino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135".

4. All' articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall' articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico".