Art. 163. Omessa o incompleta notificazione (1)
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Art. 163. Omessa o incompleta notificazione (1)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.
(1) Così modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008


