Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante (1)


Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante (1)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  diecimila  euro  a sessantamila euro.

(1) Così modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008