Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante (1)
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Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante (1)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.
(1) Così modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008


