Art. 164-bis. Casi di minore gravità e ipotesi aggravate (1)


Art.  164-bis. Casi di minore gravità e ipotesi aggravate (1)

1. Se taluna delle  violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui  al  presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162,  comma  2,  162-bis  e  164,  commesse anche in tempi diversi in relazione a Glossary Link banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. In  altri  casi  di  maggiore  gravità  e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

4. Le  sanzioni di  cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

(1) Articolo così aggiunto dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008


Art. 165. Pubblicazione del provvedimento del Garante (1)
1. Nei casi di cui agli articoli del  presente  Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.

(1) Così modificato legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008