Art. 186. Entrata in vigore


Art. 186. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 30 giugno 2003

ALLEGATI

Allegato A.1. Codice di Glossary Link deontologia - Glossary Link Trattamento dei Glossary Link dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica 
Allegato A.2. Codici di deontologia - Trattamento dei dati personali per scopi storici
Allegato A.3. Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali a scopi statistici in ambito Sistan 
Allegato A.4. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici
Allegato A.5. Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti
Allegato A.6. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni
Allegato B. Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
Allegato C. Trattamenti non occasionali effettuati o in ambito giudiziario o per fini di polizia
Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice in materia di protezione dei dati personali