Art. 141. Forme di tutela


Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni

Titolo I - Tutela amministrativa e giurisdizionale


Capo I - Tutela dinnanzi al Garante


Sezione I - Principi generali


Art. 141. Forme di tutela
1. L'interessato può rivolgersi al Garante:

a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di Glossary Link trattamento di dati personali;

b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;

c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.