Art. 144. Segnalazioni
| Art. 145. Ricorsi< --- | --- >Art. 143. Procedimento per i reclami |
|---|
Art. 144. Segnalazioni
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.


