Articolo 1 - Oggetto della direttiva
| Direttiva 95/46/CE Premesse< --- | --- >Articolo 2 - Definizioni |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto della direttiva
1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al
trattamento dei
dati personali.
2. Gli Stati membri non possono restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri, per motivi connessi alla tutela garantita a norma del paragrafo 1.


