Articolo 8 - Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati


SEZIONE III CATEGORIE PARTICOLARI DI TRATTAMENTI

Articolo 8 - Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati

1. Gli Stati membri vietano il Glossary Link trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il Glossary Link trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora:

a) la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento, salvo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro preveda che il Glossary Link consenso della persona interessata non sia sufficiente per derogare al divieto di cui al paragrafo 1, oppure

b) il trattamento sia necessario, per assolvere gli obblighi e i diritti specifici del Glossary Link responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui il trattamento stesso sia autorizzato da norme nazionali che prevedono adeguate garanzie, oppure

c) il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata o di un terzo nel caso in cui la persona interessata è nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso; o

d) il trattamento sia effettuato, con garanzie adeguate, da una fondazione, un'associazione o qualsiasi altro organismo che non persegua scopi di lucro e rivesta carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, nell'ambito del suo scopo lecito e a condizione che riguardi unicamente i suoi membri o le persone che abbiano contatti regolari con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo del suo oggetto e che i dati non vengano comunicati a Glossary Link terzi senza il consenso delle persone interessate; o

e) il trattamento riguardi dati resi manifestamente pubblici dalla persona interessata o sia necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria.

3. Il paragrafo 1 non si applica quando il trattamento dei dati è necessario alla prevenzione o alla diagnostica medica, alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura e quando il trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale sancito dalla legislazione nazionale, comprese le norme stabilite dagli organi nazionali competenti, o da un'altra persona egualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente.

4. Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dal paragrafo 2 sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell'autorità di controllo.

5. I trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle Glossary Link misure di sicurezza possono essere effettuati solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche. Tuttavia un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica. Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti di dati riguardanti sanzioni amministrative o procedimenti civili siano ugualmente effettuati sotto controllo dell'autorità pubblica.

6. Le deroghe al paragrafo 1 di cui ai paragrafi 4 e 5 sono notificate alla Commissione.

7. Gli Stati membri determinano a quali condizioni un numero nazionale di identificazione o qualsiasi altro mezzo identificativo di portata generale può essere oggetto di trattamento.

Indice.. Direttiva 95/46/CE

Articolo 34 Destinatari della direttiva

Articolo 33 Relazione periodica

Articolo 32 Disposizioni finali

Articolo 31 - Comitato

Articolo 30 Compiti del gruppo di controllo

Articolo 29 - Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali

Articolo 28 - Autorità di controllo

Articolo 27 Codici di condotta

Articolo 26 - Deroghe

Articolo 25 - Principi

Articolo 24 - Sanzioni

Articolo 22 - Ricorsi

Articolo 21 - Pubblicità dei trattamenti

Articolo 20 - Controllo preliminare

Articolo 19 - Oggetto della notificazione

Articolo 18 - Obbligo di notificazione all'autorità di controllo

Articolo 17 - Sicurezza dei trattamenti

Articolo 16 - Riservatezza dei trattamenti

Articolo 15 - Decisioni individuali automatizzate

Articolo 14 - Diritto di opposizione della persona interessata

Articolo 13 - Deroghe e restrizioni

Articolo 12 - Diritto di accesso

Articolo 11 - Informazione in caso di dati non raccolti presso la persona interessata

Articolo 10 - Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata

Articolo 9 - Trattamento di dati personali e libertà d'espressione

Articolo 7 Principi alla legittimazione del trattamento dei dati

Articolo 6 Disposizioni sul trattamento dei dati personali

Articolo 5 Condizioni generali di liceità di dati personali

Articolo 4 - Diritto nazionale applicabile

Articolo 3 - Campo d'applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 1 - Oggetto della direttiva

Direttiva 95/46/CE Premesse

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