Articolo 11 - Informazione in caso di dati non raccolti presso la persona interessata
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Articolo 11 - Informazione in caso di dati non raccolti presso la persona interessata
1. In caso di dati non raccolti presso la persona interessata, gli Stati membri dispongono che, al momento della registrazione dei dati o qualora sia prevista una comunicazione dei dati a un terzo, al più tardi all'atto della prima comunicazione dei medesimi, il
responsabile del trattamento o il suo rappresentante debba fornire alla persona interessata almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:
a) l'identità del responsabile del
trattamento ed eventualmente del suo rappresentante,
b) le finalità del trattamento,
c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:
- le categorie di dati interessate,
- i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,
- se esiste un diritto di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano,
nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando, in particolare nel trattamento di dati a scopi statistici, o di ricerca storica o scientifica, l'informazione della persona interessata si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzionati o la registrazione o la comunicazione è prescritta per legge. In questi casi gli Stati membri prevedono garanzie appropriate.


