Articolo 14 - Diritto di opposizione della persona interessata
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SEZIONE VII - DIRITTO DI OPPOSIZIONE DELLA PERSONA INTERESSATA
Articolo 14 - Diritto di opposizione della persona interessata
Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:
a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al
trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;
b) - di opporsi, su richiesta e gratuitamente, al trattamento dei
dati personali che la riguardano previsto dal
responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario ovvero di essere informata prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a
terzi o utilizzati per conto di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario;
- la persona interessata deve essere informata in modo esplicito del diritto di cui gode di opporsi gratuitamente alla comunicazione o all'utilizzo di cui sopra.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le persone interessate siano a conoscenza che esiste il diritto di cui al primo comma della lettera b).


