Articolo 17 - Sicurezza dei trattamenti
| Articolo 16 - Riservatezza dei trattamenti< --- | --- >Articolo 18 - Obbligo di notificazione all'autorità di controllo |
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Articolo 17 - Sicurezza dei trattamenti
1. Gli Stati membri dispongono che il
responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei
dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il
trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di
trattamento di dati personali. Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere.
2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, quando quest'ultimo sia eseguito per suo conto, deve scegliere un
incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti in merito alle
misure di sicurezza tecnica e di organizzazione dei trattamenti da effettuare e deve assicurarsi del rispetto di tali misure.
3. L'esecuzione dei trattamenti su commissione deve essere disciplinata da un contratto o da un atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che preveda segnatamente:
- che l'incaricato del trattamento operi soltanto su istruzioni del responsabile del trattamento;
- che gli obblighi di cui al paragrafo 1, quali sono definiti dalla legislazione dello Stato membro nel quale è stabilito l'incaricato del trattamento, vincolino anche quest'ultimo.
4. A fini di conservazione delle prove, gli elementi del contratto o dell'atto giuridico relativi alla protezione dei dati e i requisiti concernenti le misure di cui al paragrafo 1 sono stipulati per iscritto o in altra forma equivalente.


