Articolo 17 - Sicurezza dei trattamenti


Articolo 17 - Sicurezza dei trattamenti

1. Gli Stati membri dispongono che il Glossary Link responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei Glossary Link dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il Glossary Link trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di Glossary Link trattamento di dati personali. Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere.

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, quando quest'ultimo sia eseguito per suo conto, deve scegliere un Glossary Link incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti in merito alle Glossary Link misure di sicurezza tecnica e di organizzazione dei trattamenti da effettuare e deve assicurarsi del rispetto di tali misure.

3. L'esecuzione dei trattamenti su commissione deve essere disciplinata da un contratto o da un atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che preveda segnatamente:
- che l'incaricato del trattamento operi soltanto su istruzioni del responsabile del trattamento;
- che gli obblighi di cui al paragrafo 1, quali sono definiti dalla legislazione dello Stato membro nel quale è stabilito l'incaricato del trattamento, vincolino anche quest'ultimo.

4. A fini di conservazione delle prove, gli elementi del contratto o dell'atto giuridico relativi alla protezione dei dati e i requisiti concernenti le misure di cui al paragrafo 1 sono stipulati per iscritto o in altra forma equivalente.

Indice.. Direttiva 95/46/CE

Articolo 34 Destinatari della direttiva

Articolo 33 Relazione periodica

Articolo 32 Disposizioni finali

Articolo 31 - Comitato

Articolo 30 Compiti del gruppo di controllo

Articolo 29 - Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali

Articolo 28 - Autorità di controllo

Articolo 27 Codici di condotta

Articolo 26 - Deroghe

Articolo 25 - Principi

Articolo 24 - Sanzioni

Articolo 22 - Ricorsi

Articolo 21 - Pubblicità dei trattamenti

Articolo 20 - Controllo preliminare

Articolo 19 - Oggetto della notificazione

Articolo 18 - Obbligo di notificazione all'autorità di controllo

Articolo 16 - Riservatezza dei trattamenti

Articolo 15 - Decisioni individuali automatizzate

Articolo 14 - Diritto di opposizione della persona interessata

Articolo 13 - Deroghe e restrizioni

Articolo 12 - Diritto di accesso

Articolo 11 - Informazione in caso di dati non raccolti presso la persona interessata

Articolo 10 - Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata

Articolo 9 - Trattamento di dati personali e libertà d'espressione

Articolo 8 - Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati

Articolo 7 Principi alla legittimazione del trattamento dei dati

Articolo 6 Disposizioni sul trattamento dei dati personali

Articolo 5 Condizioni generali di liceità di dati personali

Articolo 4 - Diritto nazionale applicabile

Articolo 3 - Campo d'applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 1 - Oggetto della direttiva

Direttiva 95/46/CE Premesse

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