Articolo 18 - Obbligo di notificazione all'autorità di controllo


SEZIONE IX - NOTIFICAZIONE

Articolo 18 - Obbligo di notificazione all'autorità di controllo

1. Gli Stati membri prevedono un obbligo di notificazione a carico del Glossary Link responsabile del trattamento, od eventualmente del suo rappresentante, presso l'autorità di controllo di cui all'articolo 28, prima di procedere alla realizzazione di un Glossary Link trattamento, o di un insieme di trattamenti, interamente o parzialmente automatizzato, destinato al conseguimento di una o più finalità correlate.

2. Gli Stati membri possono prevedere una semplificazione o l'esonero dall'obbligo di notificazione soltanto nei casi e alle condizioni seguenti:
- qualora si tratti di categorie di trattamento che, in considerazione dei dati oggetto di trattamento, non siano tali da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata, essi precisano le finalità dei trattamenti, i dati o le categorie dei dati trattati, la categoria o le categorie di persone interessate, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati i dati e il periodo di conservazione dei dati, e/o
- qualora il responsabile del trattamento designi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, un incaricato della protezione dei dati, a cui è demandato in particolare:
- di assicurare in maniera indipendente l'applicazione interna delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva;
- di tenere un registro dei trattamenti effettuati dal responsabile del trattamento in cui figurino le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, garantendo in tal modo che il trattamento non sia tale da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del paragrafo 1 non si applichino ai trattamenti la cui unica finalità è la compilazione di registri i quali, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, siano predisposti per l'informazione del pubblico e siano aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo.

4. Gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo della notificazione o una semplificazione della notificazione per i trattamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d).

5. Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti non automatizzati di Glossary Link dati personali, o alcuni di essi, siano oggetto di una notificazione eventualmente semplificata.

Indice.. Direttiva 95/46/CE

Articolo 34 Destinatari della direttiva

Articolo 33 Relazione periodica

Articolo 32 Disposizioni finali

Articolo 31 - Comitato

Articolo 30 Compiti del gruppo di controllo

Articolo 29 - Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali

Articolo 28 - Autorità di controllo

Articolo 27 Codici di condotta

Articolo 26 - Deroghe

Articolo 25 - Principi

Articolo 24 - Sanzioni

Articolo 22 - Ricorsi

Articolo 21 - Pubblicità dei trattamenti

Articolo 20 - Controllo preliminare

Articolo 19 - Oggetto della notificazione

Articolo 17 - Sicurezza dei trattamenti

Articolo 16 - Riservatezza dei trattamenti

Articolo 15 - Decisioni individuali automatizzate

Articolo 14 - Diritto di opposizione della persona interessata

Articolo 13 - Deroghe e restrizioni

Articolo 12 - Diritto di accesso

Articolo 11 - Informazione in caso di dati non raccolti presso la persona interessata

Articolo 10 - Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata

Articolo 9 - Trattamento di dati personali e libertà d'espressione

Articolo 8 - Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati

Articolo 7 Principi alla legittimazione del trattamento dei dati

Articolo 6 Disposizioni sul trattamento dei dati personali

Articolo 5 Condizioni generali di liceità di dati personali

Articolo 4 - Diritto nazionale applicabile

Articolo 3 - Campo d'applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 1 - Oggetto della direttiva

Direttiva 95/46/CE Premesse

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