Articolo 18 - Obbligo di notificazione all'autorità di controllo
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SEZIONE IX - NOTIFICAZIONE
Articolo 18 - Obbligo di notificazione all'autorità di controllo
1. Gli Stati membri prevedono un obbligo di notificazione a carico del
responsabile del trattamento, od eventualmente del suo rappresentante, presso l'autorità di controllo di cui all'articolo 28, prima di procedere alla realizzazione di un
trattamento, o di un insieme di trattamenti, interamente o parzialmente automatizzato, destinato al conseguimento di una o più finalità correlate.
2. Gli Stati membri possono prevedere una semplificazione o l'esonero dall'obbligo di notificazione soltanto nei casi e alle condizioni seguenti:
- qualora si tratti di categorie di trattamento che, in considerazione dei dati oggetto di trattamento, non siano tali da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata, essi precisano le finalità dei trattamenti, i dati o le categorie dei dati trattati, la categoria o le categorie di persone interessate, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati i dati e il periodo di conservazione dei dati, e/o
- qualora il responsabile del trattamento designi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, un incaricato della protezione dei dati, a cui è demandato in particolare:
- di assicurare in maniera indipendente l'applicazione interna delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva;
- di tenere un registro dei trattamenti effettuati dal responsabile del trattamento in cui figurino le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, garantendo in tal modo che il trattamento non sia tale da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata.
3. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del paragrafo 1 non si applichino ai trattamenti la cui unica finalità è la compilazione di registri i quali, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, siano predisposti per l'informazione del pubblico e siano aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo.
4. Gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo della notificazione o una semplificazione della notificazione per i trattamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d).
5. Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti non automatizzati di
dati personali, o alcuni di essi, siano oggetto di una notificazione eventualmente semplificata.


