Articolo 19 - Oggetto della notificazione
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Articolo 19 - Oggetto della notificazione
1. Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere contenute nella notificazione. Esse comprendono almeno:
a) il nome e l'indirizzo del
responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante;
b) la o le finalità del
trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso paesi
terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento in applicazione dell'articolo 17.
2. Gli Stati membri precisano le modalità di notificazione all'autorità di controllo dei mutamenti relativi alle informazioni di cui al paragrafo 1.


