Articolo 25 - Principi


Articolo 25 - Principi

1. Gli Stati membri dispongono che il trasferimento verso un paese terzo di Glossary Link dati personali oggetto di un Glossary Link trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato, fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre disposizioni della presente direttiva.

2. L'adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo è valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, le finalità del o dei trattamenti previsti, il paese d'origine e il paese di destinazione finale, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali e le Glossary Link misure di sicurezza ivi osservate.

3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro parere, un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.

4. Qualora la Commissione constati, secondo la procedura dell'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire ogni trasferimento di dati della stessa natura verso il paese terzo in questione.

5. La Commissione avvia, al momento opportuno, negoziati per porre rimedio alla situazione risultante dalla constatazione di cui al paragrafo 4.

6. La Commissione può constatare, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali della persona. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

Indice.. Direttiva 95/46/CE

Articolo 34 Destinatari della direttiva

Articolo 33 Relazione periodica

Articolo 32 Disposizioni finali

Articolo 31 - Comitato

Articolo 30 Compiti del gruppo di controllo

Articolo 29 - Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali

Articolo 28 - Autorità di controllo

Articolo 27 Codici di condotta

Articolo 26 - Deroghe

Articolo 24 - Sanzioni

Articolo 22 - Ricorsi

Articolo 21 - Pubblicità dei trattamenti

Articolo 20 - Controllo preliminare

Articolo 19 - Oggetto della notificazione

Articolo 18 - Obbligo di notificazione all'autorità di controllo

Articolo 17 - Sicurezza dei trattamenti

Articolo 16 - Riservatezza dei trattamenti

Articolo 15 - Decisioni individuali automatizzate

Articolo 14 - Diritto di opposizione della persona interessata

Articolo 13 - Deroghe e restrizioni

Articolo 12 - Diritto di accesso

Articolo 11 - Informazione in caso di dati non raccolti presso la persona interessata

Articolo 10 - Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata

Articolo 9 - Trattamento di dati personali e libertà d'espressione

Articolo 8 - Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati

Articolo 7 Principi alla legittimazione del trattamento dei dati

Articolo 6 Disposizioni sul trattamento dei dati personali

Articolo 5 Condizioni generali di liceità di dati personali

Articolo 4 - Diritto nazionale applicabile

Articolo 3 - Campo d'applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 1 - Oggetto della direttiva

Direttiva 95/46/CE Premesse

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