Articolo 29 - Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali
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Articolo 29 - Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al
trattamento dei
dati personali
1. È istituito un gruppo per la tutela della persone con riguardo al trattamento dei dati personali, in appresso denominato "il gruppo". Il gruppo ha carattere consultivo e indipendente.
2. Il gruppo è composto da un rappresentante della o delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro e da un rappresentante della o delle autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari, nonché da un rappresentante della Commissione. Ogni membro del gruppo è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune. Lo stesso vale per le autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari.
3. Il gruppo adotta le sue decisioni alla maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.
4. Il gruppo elegge il proprio presidente. La durata del mandato del presidente è di due anni. Il mandato è rinnovabile.
5. Al segretariato del gruppo provvede la Commissione.
6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.
7. Il gruppo esamina le questioni iscritte all'ordine del giorno dal suo presidente, su iniziativa di questo o su richiesta di un rappresentante delle autorità di controllo oppure su richiesta della Commissione.


