Articolo 31 - Comitato


CAPO VII - MISURE COMUNITARIE D'ESECUZIONE

Articolo 31 - Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono applicabili immediatamente. Tuttavia, se queste misure non sono conformi al parere del comitato saranno subito comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso: - la Commissione rinvia l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data della comunicazione; - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Indice.. Direttiva 95/46/CE

Articolo 34 Destinatari della direttiva

Articolo 33 Relazione periodica

Articolo 32 Disposizioni finali

Articolo 30 Compiti del gruppo di controllo

Articolo 29 - Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali

Articolo 28 - Autorità di controllo

Articolo 27 Codici di condotta

Articolo 26 - Deroghe

Articolo 25 - Principi

Articolo 24 - Sanzioni

Articolo 22 - Ricorsi

Articolo 21 - Pubblicità dei trattamenti

Articolo 20 - Controllo preliminare

Articolo 19 - Oggetto della notificazione

Articolo 18 - Obbligo di notificazione all'autorità di controllo

Articolo 17 - Sicurezza dei trattamenti

Articolo 16 - Riservatezza dei trattamenti

Articolo 15 - Decisioni individuali automatizzate

Articolo 14 - Diritto di opposizione della persona interessata

Articolo 13 - Deroghe e restrizioni

Articolo 12 - Diritto di accesso

Articolo 11 - Informazione in caso di dati non raccolti presso la persona interessata

Articolo 10 - Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata

Articolo 9 - Trattamento di dati personali e libertà d'espressione

Articolo 8 - Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati

Articolo 7 Principi alla legittimazione del trattamento dei dati

Articolo 6 Disposizioni sul trattamento dei dati personali

Articolo 5 Condizioni generali di liceità di dati personali

Articolo 4 - Diritto nazionale applicabile

Articolo 3 - Campo d'applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 1 - Oggetto della direttiva

Direttiva 95/46/CE Premesse

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